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Counseling Day 2023


 
Consumatore avvisato, professionista salvatoTutela del consumatore centrale nella nuova legge sulle professioni senz’albo. Richiamate molte delle regole contenute nel codice del consumo: l’art. 20 «pratica scorretta», l’art. 27-bis titolato «codice di condotta», l’art. 27ter rubricato «autodisciplina». Fin dall’articolo 1 della legge di riforma dei senz’albo, il legislatore si è preoccupato di tutelare i consumatori imponendo a chiunque eserciti una delle professioni non protette di dichiarare espressamente e per iscritto ai propri clienti la propria attività e di fare espresso riferimento alla legge.

L’eventuale inadempimento di tale obbligo è considerato a tutti gli effetti come una pratica commerciale scorretta di cui al titolo III, parte seconda, del codice del consumo (dlgs 6 settembre 2005 n. 206 e successive modi? che). E per «pratica commerciale scorretta» si intende ai sensi dell’art. 20 del codice del consumo, un comportamento non diligente da parte di un professionista che spinga il consumatore a scelte e decisioni che non avrebbe mai compiuto.

In concreto queste pratiche vengono distinte in pratiche ingannevoli (artt. 21, 22 e 23 codice del consumo) e pratiche aggressive (25 e 26 dello stesso codice) a seconda che le informazioni dirette al consumatore non siano veritiere oppure siano determinate da molestie, coercizione o indebito condizionamento.

La tutela del consumatore è stata anche prevista nell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge attraverso la costituzione e la disciplina delle associazioni professionali. Il terzo comma prevede che le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti; adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27 bis del codice del consumo, vigilano sulla condotta professionale degli associati; stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. Il quarto comma prevede che le stesse associazioni dovranno predisporre forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale rivolgersi per ottenere informazioni relative all’attività professionale svolta e agli standard qualitativi richiesti, nonché per affrontare un eventuale contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo.

Per quanto attiene il codice di condotta di cui all’art. 27-bis del codice di consumo va evidenziato che gli stessi sono accordi non provenienti dal legislatore, il cui contenuto definisce il comportamento dei professionisti in relazione a particolari pratiche commerciali o specifici settori imprenditoriali. I codici di condotta devono rispettare precisi requisiti, ovvero: indicare il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo della loro applicazione; deve essere redatto in lingua italiana e inglese; ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica; deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

Quanto invece all’articolo 27-ter del codice del consumo, cui fa riferimento la legge in commento, ai ?ni della disciplina del rapporto tra committente e professionista, bisogna sottolineare che questa disposizione assegna le funzioni di contenzioso ai soggetti responsabili o all’organismo incaricato del controllo del codice di condotta. Infatti prima di ricorrere all’Antitrust, qualsiasi consumatore, può cercare di ottenere la tutela dei diritti e degli interessi che ritenga lesi dal comportamento di un professionista, rivolgendosi direttamente a tali organi disciplinari interni. Intervenendo per far cessare le condotte ritenute scorrette, ovvero ne sanzionino gli effetti pregiudizievoli. A prescindere dall’esito di queste procedure disciplinari interne, non viene comunque pregiudicato il diritto dei consumatori, sia come singoli che come associazioni, di adire l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero, direttamente, il giudice competente.

titolo: Consumatore avvisato, professionista salvato
autore/curatore: Cinzia De Stefanis
fonte: Italia Oggi
data di pubblicazione: 28/01/2013
tags: Legge 14 gennaio 2013, n. 4, codice del consumo, tutela consumatori

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